top of page
Art. 16 Festività nazionali ed infrasettimanali
  1. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono:

    • 1° gennaio,

    • 6 gennaio,

    • lunedì di Pasqua,

    • 25 aprile,

    • 1° maggio,

    • 2 giugno,

    • 15 agosto,

    • 1° novembre,

    • 8 dicembre

    • 25 dicembre,

    • 26 dicembre,

    • S. Patrono.

In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo di corrispondere la normale retribuzione.

  1. Per il rapporto ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un 1/6 dell’orario settimanale. Le festività da retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa.

  2. In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.

  3. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

  4. Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell’intera giornata nelle festività di cui al comma 1.

Rete Nazionale Lavoratori Domestici

  • alt.text.label.Facebook

©2024 by Rete Nazionale Lavoratori Domestici. Creato con Wix.com

bottom of page