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Art. 19 Permessi

  1. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche documentate, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro.

    • I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:

    • lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art. 14, comma 2;

    • lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue.

Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato.

  1. I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra le parti.

  2. Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.

  3. Al lavoratore padre spettano le giornate di permesso retribuito  e di congedo facoltativo in caso di nascita di un figlio, nella misura prevista dalla normativa vigente.

  4. Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.

  5. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio.

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