Art. 24 Matrimonio
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In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.
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Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta, per il periodo del congedo, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.
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La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto matrimonio.
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Il lavoratore potrà scegliere di fruire del congedo matrimoniale anche non in coincidenza con la data del matrimonio, purché entro il termine di un anno dalla stessa e sempre ché il matrimonio sia contratto in costanza dello stesso rapporto di lavoro. La mancata fruizione del congedo a causa di dimissioni del lavoratore non determinerà alcun diritto alla relativa indennità sostitutiva.