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Art. 37 Scatti di anzianità

  1. A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.

  2. A partire dall’1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall’eventuale superminimo.

  3. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.

Nota a verbale

Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento di ogni biennio di servizio.

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