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Art. 37 Scatti di anzianità
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A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.
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A partire dall’1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall’eventuale superminimo.
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Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.
Nota a verbale
Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento di ogni biennio di servizio.
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