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Art. 41 Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)

  1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sono incrementate a norma dell’art. 1, comma 4, della citata legge, dell’1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell’anno in corso.

  2. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all’anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato

  3. L’ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e terza categoria.

  4. Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l’indennità di anzianità è determinata nelle seguenti misure: A) Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza con orario settimanale superiore alle 24 ore:

    • 1) per l’anzianità maturata anteriormente all’1 maggio 1958:

      • a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per ogni anno d’anzianità;

      • b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno d’anzianità;

    • 2) per l’anzianità maturata dopo il 1 maggio 1958 e fino al 21 maggio 1974:

      • a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d’anzianità;

      • b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno d’anzianità;

    • 3) per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:

      • a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d’anzianità

      • b) al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno d’anzianità.

B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:

  • 1) per l’anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per ogni anno d’anzianità;

  • 2) per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10 giorni per ogni anno d’anzianità;

  • 3) per l’anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15 giorni per ogni anno d’anzianità;

  • 4) per l’anzianità maturata dal 1 gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20 giorni per ogni anno d’anzianità.

Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base dell’ultima retribuzione e accantonate nel T.F.R.

  1. Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l’importo della retribuzione media settimanale o per 26 l’importo della retribuzione media mensile in atto alla data del 29 maggio 1982. Tali importi devono essere maggiorati del rateo di gratifica natalizia o tredicesima mensilità.

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