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Art. 45 Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo

  1. È costituita una Commissione nazionale presso il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Associazioni dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto.

  2. Ciascuna Organizzazione Sindacale dei lavoratori e ciascuna Associazione dei datori di lavoro designa il proprio rappresentante nella Commissione, la quale delibera all’unanimità.

  3. La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 34, 35 e 37.

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