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Art. 47 Commissioni territoriali di conciliazione

  1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all’applicazione del presente contratto, le parti potranno esperire, prima dell’azione giudiziaria, il tentativo di conciliazione, di cui all’articolo 410 e seguenti del Cod. Proc. Civ., presso l’apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal Rappresentante dell’Organizzazione sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro, cui, rispettivamente, il lavoratore ed il datore di lavoro siano iscritti o conferiscano mandato.

  2. Il lavoratore deve essere assistito dal rappresentante di una Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto. In caso di assenza del rappresentante di un’Associazione datoriale, nel verbale di conciliazione deve essere esplicitato che il datore di lavoro eÌ€ stato informato della possibilitaÌ€ di essere assistito da un’Associazione datoriale e che vi abbia espressamente rinunciato.

  3. La conciliazione, che produce fra le parti gli effetti di cui all’art. 2113, 4° comma, codice civile, dovrà risultare da apposito verbale.

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