Art. 49 Contrattazione di secondo livello
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La contrattazione di secondo livello fra le OO.SS. e le Associazioni datoriali firmatarie del presente CCNL potrà riferirsi, di norma, ad ambito regionale ovvero provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano. In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane.
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La contrattazione di cui al precedente comma avrà luogo presso l’Ebincolf, con la presenza e l’accordo di tutti i soggetti firmatari il presente CCNL.
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Essa riguarderà esclusivamente le seguenti materie:
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i. indennità di vitto e alloggio;
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ii. ore di permesso per studio e/o formazione professionale.
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Gli accordi stipulati a norma del presente articolo resteranno depositati, ai fini della loro efficacia, presso l’Ente bilaterale Ebincolf.