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Chiarimenti a verbale

  1. Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.

  2. Quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni di calendario” si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).

  3. Quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni lavorativi” si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).

  4. Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.

  5. Per “retribuzione globale di fatto” s’intende quella comprensiva di tutte le indennità di cui alle tabelle allegate, ivi incluse le indennità di vitto e alloggio.

  6. le Parti Sociali concordano l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 12,00 con decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della Tabella A), ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 38 del presente CCNL verraÌ€ effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.

  7. I contributi di assistenza contrattuale nella misura prevista dall’art. 53, comma 2, sono dovuti a far data dal 01/01/2021; fermo restando che fino a tale data i contributi sono dovuti nella misura prevista dal previgente CCNL del 01/07/2013.

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